Art. 5
Presidente
In vigore dal 10 apr 2021
1. Il Presidente del Banco è nominato dall'assemblea tra i suoi componenti e resta in carica quattro anni.
2. Il Presidente è di diritto presidente del consiglio di amministrazione, ha la rappresentanza legale del Banco ed esercita i seguenti poteri:
a) convoca l'assemblea e il consiglio di amministrazione;
b) dà esecuzione alle delibere del consiglio;
c) in caso di urgenza, provvede alle deliberazioni di competenza del consiglio di amministrazione, da sottoporre a ratifica nella prima seduta successiva del consiglio stesso.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2020-11-24;193#art-5