Art. 5

Presidente

In vigore dal 10 apr 2021
1. Il Presidente del Banco è nominato dall'assemblea tra i suoi componenti e resta in carica quattro anni. 2. Il Presidente è di diritto presidente del consiglio di amministrazione, ha la rappresentanza legale del Banco ed esercita i seguenti poteri: a) convoca l'assemblea e il consiglio di amministrazione; b) dà esecuzione alle delibere del consiglio; c) in caso di urgenza, provvede alle deliberazioni di competenza del consiglio di amministrazione, da sottoporre a ratifica nella prima seduta successiva del consiglio stesso.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2020-11-24;193#art-5

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Presidente (Art. 5 Regolamento per il riordino del Banco nazionale di prova delle armi da fuoco portatili e per le munizioni commerciali, in attuazione dell'articolo 1, comma 174, della legge 4 agosto 2017, n. 124.) — Testo vigente | Portale Normativo