Art. 3
Autonomia statutaria, organizzativa e finanziaria
In vigore dal 10 apr 2021
1. In considerazione delle peculiari caratteristiche organizzative e funzionali, al Banco è riconosciuta autonomia statutaria, organizzativa e finanziaria, nel rispetto dei principi associativi originari, delle vigenti disposizioni normative e dei compiti di rilevanza pubblica attribuiti al Banco.
2. Lo statuto è deliberato dall'assemblea dei partecipanti a maggioranza dei due terzi dei componenti, su proposta del consiglio di amministrazione, ed è sottoposto all'approvazione del Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero della difesa.
3. Lo statuto determina le competenze dell'assemblea dei partecipanti, del Presidente, del consiglio di amministrazione, del collegio dei revisori dei conti, del comitato tecnico e del direttore generale, i criteri generali di organizzazione dei lavori assembleari e l'articolazione organizzativa interna del Banco, ripartita in distinte strutture amministrative e tecniche, nel rispetto di quanto previsto dal presente regolamento.
4. Lo statuto prevede l'adozione di regolamenti interni, da approvarsi dal consiglio di amministrazione, in materia di:
a) criteri e modalità per la designazione del direttore generale in relazione a requisiti di professionalità e onorabilità;
b) gestione del personale;
c) definizione delle aree di responsabilità delle strutture interne;
d) definizione di assetti organizzativi delle strutture amministrative e tecniche e dei relativi compiti gestionali e tecnici;
e) disciplina dei servizi tecnici del Banco;
f) criteri e modalità per la stipula di accordi e convenzioni di cui all'.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2020-11-24;193#art-3