Art. 2
Compiti
In vigore dal 10 apr 2021
1. Il Banco esercita il controllo tecnico della rispondenza delle armi e delle munizioni alle norme e regole tecniche e alle vigenti disposizioni normative, nonché gli altri compiti ad esso attribuiti dall'ordinamento.
2. Il Banco svolge altresì attività e servizi tecnici, coerenti con i compiti di cui al comma 1, affidati mediante convenzione a titolo oneroso da amministrazioni e organismi pubblici o privati.
3. Il Banco può stipulare, per lo svolgimento di attività di particolare rilievo attinenti ai propri compiti istituzionali, accordi di collaborazione con titolari di licenze, ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, con amministrazioni, enti, associazioni e altre persone giuridiche pubbliche o private, nazionali o internazionali.
4. Il Banco può sottoporre a prova le armi da fuoco portatili presso lo stabilimento di produzione, previo accordo con l'impresa interessata, qualora l'impresa stessa disponga, mettendoli a esclusiva e completa disposizione del Banco, di locali attrezzati, distinti dallo stabilimento di produzione, ritenuti idonei allo scopo a giudizio insindacabile del Banco sulla base di criteri dallo stesso predeterminati con regolamento interno e ferma restando la responsabilità esclusiva in capo al Banco delle prove eseguite. Il regolamento può anche disciplinare modalità e limiti di utilizzo di personale dello stabilimento di produzione in affiancamento a quello del Banco, garantendo lo svolgimento obiettivo e imparziale delle funzioni a esso demandate nonché il rispetto della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.
5. Il Banco provvede, con oneri a proprio carico, all'acquisizione e conservazione presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato dei punzoni-tipo occorrenti per il marchio delle armi.
6. Il Banco dà comunicazione nel proprio sito internet dell'entrata in vigore delle decisioni della Commissione internazionale permanente per la prova delle armi da fuoco portatili (CIP) di cui alla Convenzione di Bruxelles del 1° luglio 1969, ratificata e resa esecutiva con la legge 12 dicembre 1973, n. 993.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2020-11-24;193#art-2