Art. 4

Organi

In vigore dal 10 apr 2021
1. Sono organi del Banco: a) il Presidente; b) l'assemblea dei partecipanti; c) il consiglio di amministrazione; d) il collegio dei revisori dei conti; e) il comitato tecnico. 2. Per i componenti dell'assemblea, del consiglio di amministrazione e del comitato tecnico non sono previsti compensi. 3. I compensi dei componenti degli organi di cui alle lettere a) e d) del comma 1 sono determinati dall'assemblea secondo i criteri fissati dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 gennaio 2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2001.
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Organi (Art. 4 Regolamento per il riordino del Banco nazionale di prova delle armi da fuoco portatili e per le munizioni commerciali, in attuazione dell'articolo 1, comma 174, della legge 4 agosto 2017, n. 124.) — Testo vigente | Portale Normativo