Art. 8

Commissario straordinario

In vigore dal 10 apr 2021
1. Nel caso di accertata impossibilità di funzionamento degli organi di amministrazione, ovvero di gravi irregolarità o illegittimità degli atti adottati dal consiglio, il Ministro dello sviluppo economico può nominare, per un periodo non superiore a un anno, un commissario straordinario per l'esercizio dei poteri spettanti al Presidente e al consiglio di amministrazione, cui viene corrisposta un'indennità, con oneri a carico del bilancio del Banco, determinata con decreto del Ministro dello sviluppo economico, nel rispetto dei limiti di legge.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2020-11-24;193#art-8

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Commissario straordinario (Art. 8 Regolamento per il riordino del Banco nazionale di prova delle armi da fuoco portatili e per le munizioni commerciali, in attuazione dell'articolo 1, comma 174, della legge 4 agosto 2017, n. 124.) — Testo vigente | Portale Normativo