Art. 6

Assemblea dei partecipanti

In vigore dal 10 apr 2021
1. L'assemblea è costituita da undici componenti nominati con decreto del Ministro dello sviluppo economico ed è così composta: un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dello sviluppo economico e della difesa; uno per la Camera di commercio di Brescia; uno per il Comune di Brescia; uno per il Comune di Gardone Val Trompia; tre rappresentanti dei produttori delle armi, di cui due in rappresentanza dei produttori industriali e uno dei produttori artigiani; tre rappresentanti dei produttori di munizioni, di cui uno in rappresentanza dei produttori industriali, uno dei produttori artigiani e uno dei produttori industriali di componenti di munizioni. 2. L'assemblea resta in carica quattro anni, è presieduta dal Presidente e delibera sulle seguenti materie: a) adozione dello statuto e delle sue modificazioni; b) approvazione del piano triennale di attività e dei suoi aggiornamenti annuali; c) approvazione del bilancio consuntivo e preventivo; d) elezione e nomina dei componenti del consiglio di amministrazione, del Presidente e del comitato tecnico, nel rispetto di quanto stabilito dagli ; e) determinazione dei compensi del Presidente e del collegio dei revisori, nel rispetto dei limiti di cui all', comma 3; f) designazione di un componente del collegio dei revisori; g) articolazione del Banco in sezioni o sedi in località dove l'industria delle armi assume una particolare rilevanza, previa proposta del consiglio di amministrazione; h) questioni ad essa sottoposte dal Presidente anche su richiesta di oltre la metà dei consiglieri di amministrazione; i) questioni attribuite espressamente dallo statuto.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2020-11-24;193#art-6

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Assemblea dei partecipanti (Art. 6 Regolamento per il riordino del Banco nazionale di prova delle armi da fuoco portatili e per le munizioni commerciali, in attuazione dell'articolo 1, comma 174, della legge 4 agosto 2017, n. 124.) — Testo vigente | Portale Normativo