Art. 5 · Presidente

Art. 5

5 / 16

Presidente

In vigore dal 10 apr 2021
1. Il Presidente del Banco è nominato dall'assemblea tra i suoi componenti e resta in carica quattro anni. 2. Il Presidente è di diritto presidente del consiglio di amministrazione, ha la rappresentanza legale del Banco ed esercita i seguenti poteri: a) convoca l'assemblea e il consiglio di amministrazione; b) dà esecuzione alle delibere del consiglio; c) in caso di urgenza, provvede alle deliberazioni di competenza del consiglio di amministrazione, da sottoporre a ratifica nella prima seduta successiva del consiglio stesso.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2020-11-24;193#art-5