Art. 15
Disposizioni transitorie
In vigore dal 10 apr 2021
1. Gli organi del Banco sono costituiti entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
2. Il nuovo statuto del Banco è deliberato dall'assemblea, su proposta del consiglio di amministrazione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
3. In caso di mancata costituzione dell'assemblea o deliberazione del nuovo statuto entro i termini di cui ai commi 1, e 2, è nominato con decreto del Ministro dello sviluppo economico un commissario straordinario per i relativi adempimenti.
4. Il consiglio di amministrazione ed il Presidente in carica alla data di entrata in vigore del presente regolamento restano in carica fino all'insediamento del nuovo consiglio di amministrazione, fatto salvo quanto previsto dal comma 3.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2020-11-24;193#art-15