Art. 7 · Consiglio di amministrazione

Art. 7

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Consiglio di amministrazione

In vigore dal 10 apr 2021
1. Il consiglio di amministrazione è costituito da cinque componenti, incluso il Presidente, nominati dall'assemblea tra i propri componenti ed è così formato: un componente in rappresentanza dei produttori di armi, uno in rappresentanza dei produttori di munizioni, uno in rappresentanza del Ministero dello sviluppo economico, uno in rappresentanza del Ministero della difesa e uno scelto tra i rappresentanti della Camera di commercio di Brescia e dei Comuni di Brescia e di Gardone Val Trompia. 2. Il consiglio di amministrazione resta in carica quattro anni e delibera in ordine a: a) predisposizione del piano triennale di attività e aggiornamenti annuali, da sottoporre all'assemblea; b) verifica dell'attuazione dei programmi; c) atti organizzativi interni, anche attinenti alla gestione del personale; d) redazione del bilancio preventivo annuale, corredato della relazione del collegio dei revisori, da sottoporre all'assemblea; e) redazione del bilancio consuntivo e della relazione sull'andamento della gestione, da sottoporre all'assemblea; f) determinazione delle tariffe per le prove, da proporre al Ministero dello sviluppo economico; g) promozione di forme collaborative tra il Banco e altri organismi pubblici e privati; h) regolamenti interni; i) questioni attribuite espressamente dallo statuto.
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