Titolo III
Art. 17
Attribuzione di fasi della rilevazione
In vigore dal 28 set 2010
1. Nel modello ad alta partecipazione, la Regione può attribuire fasi della rilevazione ovvero funzioni di coordinamento intercomunale a enti o organismi pubblici o privati, purchè tale scelta sia definita nel Piano regionale di censimento ed espressamente accettata dall'ISTAT.
2. Nel modello a partecipazione integrativa, la Regione può affidare le funzioni di coordinamento intercomunale a ente o organismo pubblico o privato, purchè tale scelta sia definita nel Piano integrato di censimento ed espressamente accettata dall'ISTAT.
3. L'Ufficio regionale di censimento è responsabile verso l'ISTAT del buon andamento delle attività censuarie di cui ai commi 1 e 2.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-07-23;154#art-17