Titolo III
Art. 17
17 / 35Attribuzione di fasi della rilevazione
In vigore dal 28 set 2010
1. Nel modello ad alta partecipazione, la Regione può attribuire fasi della rilevazione ovvero funzioni di coordinamento intercomunale a enti o organismi pubblici o privati, purchè tale scelta sia definita nel Piano regionale di censimento ed espressamente accettata dall'ISTAT.
2. Nel modello a partecipazione integrativa, la Regione può affidare le funzioni di coordinamento intercomunale a ente o organismo pubblico o privato, purchè tale scelta sia definita nel Piano integrato di censimento ed espressamente accettata dall'ISTAT.
3. L'Ufficio regionale di censimento è responsabile verso l'ISTAT del buon andamento delle attività censuarie di cui ai commi 1 e 2.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-07-23;154#art-17