Art. 17 · Attribuzione di fasi della rilevazione
Titolo III

Art. 17

17 / 35

Attribuzione di fasi della rilevazione

In vigore dal 28 set 2010
1. Nel modello ad alta partecipazione, la Regione può attribuire fasi della rilevazione ovvero funzioni di coordinamento intercomunale a enti o organismi pubblici o privati, purchè tale scelta sia definita nel Piano regionale di censimento ed espressamente accettata dall'ISTAT. 2. Nel modello a partecipazione integrativa, la Regione può affidare le funzioni di coordinamento intercomunale a ente o organismo pubblico o privato, purchè tale scelta sia definita nel Piano integrato di censimento ed espressamente accettata dall'ISTAT. 3. L'Ufficio regionale di censimento è responsabile verso l'ISTAT del buon andamento delle attività censuarie di cui ai commi 1 e 2.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-07-23;154#art-17