Titolo II
Art. 13
Attribuzione delle funzioni di Ufficio di censimento
In vigore dal 28 set 2010
1. Le amministrazioni presso cui vengono costituiti gli organi di censimento di cui agli ne attribuiscono le funzioni di regola agli Uffici di statistica, ove esistenti. In questi casi al responsabile dell'Ufficio di statistica sono attribuite le funzioni di responsabile dell'Ufficio di censimento.
2. Le amministrazioni che non hanno costituito l'Ufficio di statistica ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, attribuiscono le funzioni di Ufficio di censimento a una propria struttura organizzativa, individuando come responsabile un dipendente di adeguata professionalità.
3. I Comuni possono svolgere le funzioni di Ufficio comunale di censimento anche in forma associata, secondo criteri e modalità stabiliti dal Piano generale di censimento.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-07-23;154#art-13