Titolo II

Art. 12

Organi di censimento nel modello a partecipazione integrativa

In vigore dal 28 set 2010
Organi di censimento nel modello a partecipazione integrativa 1. Nel modello a partecipazione integrativa sono organi di censimento l'Ufficio regionale di censimento, gli Uffici territoriali di censimento e gli Uffici comunali di censimento, anche in forma associata. 2. L'Ufficio regionale di censimento collabora con l'ISTAT nel coordinamento dell'attività di tutti gli organi di rilevazione nel territorio regionale. 3. Gli Uffici territoriali di censimento sono individuati dal Piano integrato di censimento secondo criteri di uniformità sul territorio regionale e possono essere costituiti presso Province, Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, Comunità montane o enti strumentali della Regione. L'Ufficio territoriale di censimento organizza e coordina la rilevazione sul territorio e, in collaborazione con l'ISTAT, l'attività di formazione agli Uffici comunali di censimento. 4. Gli Uffici comunali di censimento sono incaricati di organizzare e svolgere la rilevazione sul territorio. 5. Ulteriori funzioni e compiti degli uffici di cui ai precedenti commi sono specificati nel Piano generale di censimento.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-07-23;154#art-12

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