Titolo III

Art. 16

Criteri generali

In vigore dal 28 set 2010
1. Le operazioni di censimento sono disciplinate dal Piano generale di censimento, dai piani regionali e dalle circolari emanate dall'ISTAT ai sensi dell' del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322. 2. Il calendario delle operazioni censuarie è stabilito dall'ISTAT nel Piano generale di censimento. Il calendario della raccolta dei dati è comunicato dall'ISTAT o dagli altri organi di censimento alle unità di rilevazione, nonché reso noto al pubblico secondo le forme di pubblicità previste dall'.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-07-23;154#art-16

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