Titolo IV
Art. 21
Modalità di selezione del personale
In vigore dal 28 set 2010
1. Ai sensi dell', commi 2 e 4, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, l'ISTAT, le Regioni e gli altri enti e organismi pubblici di cui al presente regolamento possono assumere, con tipologie contrattuali di lavoro flessibile e comunque non oltre il 2012, le professionalità necessarie all'espletamento delle diverse attività di censimento.
2. Dell'avvenuta selezione, assunzione o reclutamento di cui al comma 1 da parte dell'ISTAT, è data apposita comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-07-23;154#art-21