Titolo IV

Art. 26

Trattamento economico e copertura assicurativa

In vigore dal 28 set 2010
1. Il trattamento economico dei coordinatori e dei rilevatori è determinato dagli organi di censimento in relazione alla tipologia di contratto stipulato ed in vigore con ciascuno di essi. 2. Le prestazioni dei rilevatori e dei coordinatori scelti tra i dipendenti delle pubbliche amministrazioni che svolgono le attività censuarie fuori dell'orario di lavoro, ovvero reclutati con contratti di lavoro autonomo, sono coperte da un'assicurazione integrativa stipulata dall'ISTAT contro gli infortuni connessi con le operazioni censuarie, dai quali derivi morte o invalidità permanente.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-07-23;154#art-26

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