Titolo V

Art. 27

Obbligo di risposta

In vigore dal 28 set 2010
1. È fatto obbligo alle unità di rilevazione di cui all' di fornire tutti i dati loro richiesti mediante il questionario di rilevazione. 2. La mancata fornitura dei dati, da accertarsi da parte dei competenti Uffici di censimento con le modalità di cui agli del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all' del medesimo decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322. 3. Le unità di rilevazione di cui all' che non siano state interpellate per la compilazione del questionario entro i termini di raccolta dei dati stabiliti dall'ISTAT, secondo il calendario delle operazioni di cui all', comma 2, e resi noti al pubblico con le modalità di cui all', comma 1, devono darne comunicazione entro cinque giorni dalla scadenza dei termini suddetti all'Ufficio di censimento competente per territorio, il quale provvede tempestivamente a censire le relative aziende agricole e zootecniche.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-07-23;154#art-27

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