Titolo IV
Art. 22
Conferimento dell'incarico di rilevatore, coordinatore e responsabile
In vigore dal 28 set 2010
Conferimento dell'incarico di rilevatore, coordinatore
e responsabile
1. La nomina dei coordinatori, dei loro eventuali responsabili e dei rilevatori è disposta dal competente organo di censimento in conformità agli indirizzi stabiliti dal Piano generale di censimento e dai Piani di censimento predisposti da ciascuna Regione.
2. Ai sensi dell' del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, i competenti organi censuari possono conferire, per lo svolgimento dei compiti di rilevatore e coordinatore, anche incarichi di natura autonoma limitatamente alla durata delle operazioni censuarie e comunque non oltre il 31 dicembre 2011.
3. L'Ufficio regionale di censimento sovrintende alla selezione e al reclutamento dei coordinatori, dei loro eventuali responsabili e dei rilevatori su tutto il territorio di competenza in conformità agli indirizzi stabiliti dal Piano generale di censimento.
4. I coordinatori, i loro eventuali responsabili e i rilevatori si impegnano espressamente ad operare in qualsiasi zona del territorio di competenza loro assegnata dall'Ufficio di censimento che li ha nominati.
5. All'organo di censimento che li ha nominati spetta il compito di sollevare dall'incarico i coordinatori, i loro eventuali responsabili e i rilevatori le cui inadempienze pregiudichino il buon andamento delle operazioni censuarie.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-07-23;154#art-22