Titolo IV

Art. 23

Modalità di reclutamento

In vigore dal 28 set 2010
1. L'Ufficio regionale di censimento, fatto salvo quanto previsto all', recluta i coordinatori intercomunali di censimento e gli eventuali loro responsabili mediante una o più delle seguenti modalità: a) selezione tra i dipendenti dell'amministrazione; b) selezione di dipendenti di altre amministrazioni pubbliche territoriali o funzionali, nel rispetto delle norme regionali e locali; c) procedure selettive per il reclutamento di personale esterno alle pubbliche amministrazioni; d) ricorso ad elenchi preesistenti ed efficaci formati tramite procedure selettive o altre forme previste dalle norme vigenti. 2. Nel Piano regionale di censimento ovvero nel Piano integrato di censimento debbono essere indicate le modalità di reclutamento che si intendono applicare. 3. Nelle Regioni che adottano il modello organizzativo ad alta partecipazione, i rilevatori e gli eventuali coordinatori comunali sono reclutati dagli Uffici di censimento indicati dal Piano regionale di censimento secondo una o più modalità di cui al comma 1. 4. Nelle Regioni che adottano il modello organizzativo a partecipazione integrativa, i rilevatori e gli eventuali coordinatori comunali sono reclutati dagli Uffici comunali di censimento secondo una o più modalità di cui al comma 1.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-07-23;154#art-23

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