Titolo III
Art. 19
Monitoraggio
In vigore dal 28 set 2010
1. Gli organi di censimento di cui agli curano, per l'ambito territoriale di competenza, il monitoraggio dell'andamento complessivo dell'attività censuaria, secondo le modalità stabilite dal Piano generale di censimento e dalle circolari emanate dall'ISTAT.
2. Per il monitoraggio delle operazioni censuarie, l'ISTAT si avvale anche delle Commissioni tecniche regionali e delle Commissioni tecniche territoriali, ove costituite.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-07-23;154#art-19