Titolo III
Art. 20
Ruolo dei prefetti e dei sindaci
In vigore dal 28 set 2010
1. Dietro segnalazione dell'ISTAT, degli organi di censimento e delle Commissione tecniche di censimento, i prefetti e i sindaci intervengono per assicurare il regolare svolgimento delle operazioni di censimento nei rispettivi ambiti di competenza, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 2006, n. 180, e dell'articolo 54 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-07-23;154#art-20