Titolo II
Art. 15
Commissioni tecniche
In vigore dal 28 set 2010
1. La Commissione tecnica regionale svolge compiti di coordinamento dei rapporti interistituzionali, di consultazione tecnica e di promozione dell'efficacia nella conduzione delle operazioni censuarie. Ulteriori compiti e modalità di intervento sono specificati nel Piano generale di censimento.
2. Le amministrazioni presso cui vengono costituiti gli Uffici territoriali di censimento, ovvero le Regioni, nel caso di costituzione presso un ente strumentale della Regione, provvedono alla istituzione della Commissione tecnica territoriale e alla nomina dei suoi membri, secondo quanto previsto dal Piano regionale di censimento o dal Piano integrato di censimento.
3. La Commissione tecnica territoriale ha il compito di valutare il buon andamento delle operazioni censuarie al proprio livello territoriale. Ulteriori compiti e modalità di intervento sono specificati nel Piano generale di censimento.
4. Alle Commissioni tecniche regionali partecipano rappresentanti del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali o degli enti da esso vigilati.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-07-23;154#art-15