Titolo III
Art. 18
Registrazione dei dati
In vigore dal 28 set 2010
1. Le Regioni che adottano il modello ad alta partecipazione indicano nel Piano regionale di censimento la modalità di registrazione dei dati raccolti con i questionari censuari, scegliendo una sola tra le seguenti alternative:
a) a cura degli Uffici regionali di censimento oppure, ove costituiti, degli Uffici territoriali di censimento o degli Uffici comunali di censimento, ovvero in affidamento esterno;
b) a cura dell'ISTAT.
2. L'ISTAT provvede alla registrazione dei dati raccolti per le aziende agricole rilevate nelle Regioni che adottano il modello a partecipazione integrativa.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-07-23;154#art-18