Titolo IV
Art. 25
Compiti dei coordinatori e dei rilevatori
In vigore dal 28 set 2010
1. Il Piano generale di censimento stabilisce i compiti dei:
a) coordinatori intercomunali di censimento;
b) eventuali loro responsabili;
c) eventuali coordinatori comunali;
d) rilevatori.
2. I coordinatori, gli eventuali loro responsabili e i rilevatori di cui al comma 1 sono vincolati al segreto statistico ai sensi dell' del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e alla disciplina stabilita dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Essi, in quanto incaricati di un pubblico servizio, sono tenuti all'osservanza del segreto di ufficio ai sensi all'articolo 326 del codice penale.
3. È fatto divieto ai rilevatori, in occasione delle operazioni di rilevazione, di svolgere nei confronti delle unità da censire attività diverse da quelle proprie del censimento e di raccogliere informazioni non contenute nei questionari di rilevazione predisposti da ISTAT o comunque eccedenti l'oggetto dell'indagine.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-07-23;154#art-25