Titolo V
Art. 30
Diffusione dei dati
In vigore dal 28 set 2010
1. Al fine di diffondere l'informazione statistica ufficiale sulla struttura economica e occupazionale del sistema agricolo e zootecnico del Paese con un dettaglio territoriale idoneo a soddisfare le esigenze informative che sono alla base della rilevazione censuaria, l'ISTAT rende disponibili i dati del 6° Censimento generale dell'agricoltura relativi alla consistenza delle aziende agricole e alle caratteristiche di cui all', comma 4, anche in forma disaggregata, ai sensi dell', comma 2, del codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale.
2. Le Regioni e le Province autonome che adottano il modello organizzativo ad alta partecipazione e che effettuano la registrazione dei dati a cura dell'Ufficio regionale di censimento o degli Uffici territoriali di censimento o degli Uffici comunali di censimento sono autorizzate a diffondere i dati provvisori, secondo modalità e tempi concordati con l'ISTAT, in conformità al piano di diffusione dei dati provvisori stabilito dal medesimo istituto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-07-23;154#art-30