Titolo I

Art. 4

Campo di osservazione e caratteristiche da rilevare

In vigore dal 28 set 2010
1. Il Censimento generale dell'agricoltura rileva in ciascun Comune le aziende agricole e zootecniche da chiunque condotte e le cui dimensioni in termini di superficie o di consistenza del bestiame allevato siano uguali o superiori alle soglie minime fissate dall'ISTAT con il Piano generale di censimento di cui all' nel rispetto di quanto stabilito dal regolamento (CE) n. 1166/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativo alle indagini sulla struttura delle aziende agricole e all'indagine sui metodi di produzione agricola. 2. Sono incluse nel campo di osservazione del censimento le aziende agricole la cui attività è esclusivamente il mantenimento delle superfici agricole in buone condizioni agronomiche e ambientali. 3. Nel rispetto di quanto stabilito dal regolamento (CE) n. 1166/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sono escluse dal campo di osservazione del censimento le aziende esclusivamente forestali, nonché le altre tipologie di unità indicate dal Piano generale di censimento. 4. Il Censimento generale dell'agricoltura rileva, mediante i contenuti informativi presenti nel questionario di cui all', le caratteristiche strutturali delle singole aziende richieste dal regolamento (CE) n. 1166/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008 e le caratteristiche necessarie a soddisfare il fabbisogno informativo statistico di carattere nazionale e regionale.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-07-23;154#art-4

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