Titolo I
Art. 5
Tecnica di rilevazione
In vigore dal 28 set 2010
1. Le informazioni oggetto del censimento sono raccolte mediante apposito questionario predisposto e fornito dall'ISTAT agli organi di censimento insieme a modelli ausiliari e altri stampati necessari per la rilevazione.
2. Per la raccolta dei dati è fatto divieto di utilizzare questionari, modelli e stampati diversi da quelli forniti dall'ISTAT.
3. Le aziende agricole e zootecniche sono rilevate presso la residenza o il domicilio del conduttore nel caso di persona fisica o presso la sede legale del conduttore nel caso di persona giuridica, mediante intervista diretta o compilazione del questionario elettronico da parte del conduttore;
4. Le unità di rilevazione di cui all' sono individuate in base ad una lista precensuaria predisposta dall'ISTAT utilizzando le informazioni contenute nel Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), con particolare riferimento al sistema integrato di gestione e controllo, e negli archivi amministrativi delle pubbliche amministrazioni che contengono dati utili allo scopo.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-07-23;154#art-5