Titolo II
Art. 7
Piano generale di censimento
In vigore dal 28 set 2010
1. La rilevazione censuaria è organizzata sulla base del Piano generale di censimento predisposto dall'ISTAT secondo principi di tempestività, efficienza, riservatezza e qualità.
2. Il Piano generale di censimento definisce le regole, i criteri generali e gli standard cui devono attenersi le Regioni nella predisposizione dei relativi piani di censimento e, in particolare, il calendario delle operazioni, le modalità di formazione del personale, le modalità di raccolta e registrazione dei dati, gli standard di riferimento per l'organizzazione della rete censuaria, le caratteristiche del sistema informativo di gestione della rilevazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-07-23;154#art-7