Titolo VI

Art. 34

Contributo variabile agli organi di censimento

In vigore dal 28 set 2010
1. Alle Regioni e alle Province autonome che adottano il modello ad alta partecipazione, nonché ai Comuni delle Regioni e delle Province autonome che adottano il modello a partecipazione integrativa è corrisposto un contributo forfettario determinato in base al numero delle unità censite. 2. Le Regioni e le Province autonome che adottano il modello ad alta partecipazione stabiliscono nel Piano regionale di censimento i criteri per la ripartizione dei fondi tra gli Uffici di censimento da costituire nel territorio regionale o provinciale.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-07-23;154#art-34

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