Titolo VI
Art. 34
34 / 35Contributo variabile agli organi di censimento
In vigore dal 28 set 2010
1. Alle Regioni e alle Province autonome che adottano il modello ad alta partecipazione, nonché ai Comuni delle Regioni e delle Province autonome che adottano il modello a partecipazione integrativa è corrisposto un contributo forfettario determinato in base al numero delle unità censite.
2. Le Regioni e le Province autonome che adottano il modello ad alta partecipazione stabiliscono nel Piano regionale di censimento i criteri per la ripartizione dei fondi tra gli Uffici di censimento da costituire nel territorio regionale o provinciale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-07-23;154#art-34