Titolo VI
Art. 32
Contributi agli Uffici regionali di censimento
In vigore dal 28 set 2010
1. Alle Regioni e alle Province autonome è corrisposto un contributo forfettario commisurato al numero standard di coordinatori intercomunali di censimento determinato dal Piano generale di censimento.
2. Alle Regioni e alle Province autonome è altresì corrisposto un contributo forfettario per un importo massimo complessivo di 17.500.000 euro, ripartito dall'ISTAT in base al numero di unità di rilevazione previste e al numero di Comuni della Regione o della Provincia autonoma. Nel caso la Regione o Provincia autonoma adotti il modello ad alta partecipazione il contributo viene ad essa corrisposto nella misura del 100 per cento. Nel caso la Regione o la Provincia autonoma adotti il modello a partecipazione integrativa il contributo forfettario viene ad essa corrisposto nella misura del 10 per cento.
3. Alle Regioni e alle Province autonome è corrisposto un contributo forfettario per un importo massimo complessivo di 10.000.000 euro, ripartito dall'ISTAT in base al numero di unità di rilevazione previste e al numero di battute utili. Il predetto contributo viene corrisposto nella misura del 100 per cento nel caso la Regione o la Provincia autonoma scelga di registrare i dati a cura degli Uffici regionali di censimento o degli Uffici territoriali di censimento o degli Uffici comunali di censimento e nella misura del 40 per cento nel caso di affidamento della registrazione a ditta da ciascuna di esse incaricata. Il contributo non spetta alle Regioni o alle Province autonome che, ai sensi dell', scelgano la registrazione a cura dell'ISTAT.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-07-23;154#art-32