Titolo VI

Art. 35

Gestione dei fondi e oneri finanziari

In vigore dal 28 set 2010
1. L'ISTAT eroga agli organi censuari anticipazioni sui contributi previsti dagli , e 34, calcolate percentualmente in relazione alla fase di esecuzione dei lavori e nei limiti dello stanziamento di cui all', comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, secondo parametri definiti dall'ISTAT mediante apposite circolari. Ulteriori oneri sostenuti dagli organi di censimento restano a carico dei loro bilanci. 2. Le amministrazioni destinatarie dei contributi tengono separata gestione, secondo le norme vigenti, delle somme loro accreditate per le operazioni di censimento, conservandone la relativa documentazione. Con apposita circolare l'ISTAT definisce le modalità di rendicontazione delle spese censuarie secondo criteri di contabilità analitica. 3. Alla copertura finanziaria delle operazioni censuarie, entro il tetto di spesa pari ad euro 128.580.000, si provvede ai sensi dell', del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 23 luglio 2010 NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Brunetta, Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione Galan, Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Visto, il Guardasigilli: Alfano Registrato alla Corte dei conti il 25 agosto 2010 Ministeri istituzionali, registro n. 11, foglio n. 280
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-07-23;154#art-35

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