Art. 29
Prima seduta del Comitato
In vigore dal 26 feb 2004
1. La prima seduta del Comitato ha luogo non oltre il ventesimo giorno successivo alla data stabilita per le votazioni.
2. La prima seduta del Comitato è convocata dal capo dell'ufficio consolare ai sensi dell', comma 4, del presente regolamento.
3. Il Comitato è presieduto, nella prima seduta, dal membro che ha ottenuto la più elevata cifra individuale. In caso di parità di cifre individuali la seduta è presieduta dal più anziano di età.
4. Il segretario provvisorio è il membro più giovane del Comitato.
5. Il Comitato, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, anche se non è stato prodotto alcun reclamo, esamina la condizione degli eletti ai sensi dell', commi 2 e 4, e dell', comma 1, della legge, nonché dell' del presente regolamento e dichiara la ineleggibilità di essi se sussiste qualcuna delle cause ivi previste, provvedendo secondo la procedura indicata dall' del presente regolamento.
6. Il Comitato elegge, ai sensi dell', com-ma 1, della legge, il presidente, che assume la carica immediatamente dopo la proclamazione dei risultati da parte del presidente della seduta.
7. Eletto il presidente, si procede, a maggioranza semplice, all'elezione del segretario di cui all', comma 2, della legge.
8. Il Comitato procede quindi all'elezione dell'esecutivo ai sensi dell', comma 1, della legge.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2003-12-29;395#art-29