Art. 28
Impedimenti alle elezioni
In vigore dal 26 feb 2004
1. Il capo della competente rappresentanza diplomatica, anche sulla base delle comunicazioni dei dipendenti uffici consolari, espone al Ministero degli affari esteri e al Ministro per gli italiani nel mondo gli eventuali impedimenti di natura politica o sociale all'elezione del Comitato o dei Comitati.
2. Se gli impedimenti sono insorti in concomitanza con l'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli da 15 a 22 della legge, il Ministro degli affari esteri, sentito il Ministro per gli italiani nel mondo, può disporre che le elezioni siano ripetute.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2003-12-29;395#art-28