Art. 32

Rappresentanza del capo dell'ufficio consolare

In vigore dal 26 feb 2004
1. Per gli effetti di cui all', comma 6, all', comma 2, e all', comma 4, della legge, il capo dell'ufficio consolare può essere rappresentato dal funzionario o impiegato destinato a sostituirlo nella reggenza dell'ufficio consolare ai sensi dell'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2003-12-29;395#art-32

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo