Art. 32
32 / 36Rappresentanza del capo dell'ufficio consolare
In vigore dal 26 feb 2004
1. Per gli effetti di cui all', comma 6, all', comma 2, e all', comma 4, della legge, il capo dell'ufficio consolare può essere rappresentato dal funzionario o impiegato destinato a sostituirlo nella reggenza dell'ufficio consolare ai sensi dell'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2003-12-29;395#art-32