Art. 27
Proclamazione degli eletti
In vigore dal 26 feb 2004
1. Il presidente del comitato elettorale circoscrizionale, in conformità ai risultati accertati dal comitato stesso, proclama eletti, nei limiti dei posti ai quali ciascuna lista ha diritto, e seguendo la graduatoria prevista dall', comma 1, lettera c), i candidati che hanno ottenuto le cifre individuali più elevate.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2003-12-29;395#art-27