Art. 31

Pubblicità delle sedute

In vigore dal 26 feb 2004
1. Il Comitato assicura la pubblicità delle sedute trasmettendo i relativi verbali all'autorità consolare, che li espone nei propri locali accessibili al pubblico.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2003-12-29;395#art-31

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