Art. 12
Determinazione del numero dei membri del Comitato
In vigore dal 26 feb 2004
1. Entro il 31 gennaio dell'anno in cui si svolgono le elezioni, il Ministero dell'interno comunica al Ministero degli affari esteri e al Ministro per gli italiani nel mondo il numero dei cittadini italiani residenti nelle singole circoscrizioni consolari, sulla base dei dati dell'elenco aggiornato, riferiti al 31 dicembre dell'anno precedente.
2. Se l'indizione delle elezioni, effettuata ai sensi dell', comma 1, della legge, viene a cadere nell'anno antecedente la data stabilita per le votazioni, la comunicazione di cui al comma 1, riferita ai dati più recenti dell'elenco aggiornato, è resa non oltre il ventesimo giorno successivo all'arrivo della richiesta del Ministero degli affari esteri.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2003-12-29;395#art-12