Art. 16
Ammissione delle liste
In vigore dal 26 feb 2004
1. Entro il decimo giorno successivo alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste, il comitato elettorale circoscrizionale:
a) verifica se le liste sono sottoscritte dal numero prescritto di elettori residenti nella circoscrizione consolare, dichiarandole non valide se non corrispondono a questa condizione;
b) invita i presentatori a modificare i contrassegni delle liste, se questi sono identici o confondibili con quelli presentati in precedenza, e decide su qualsiasi contestazione in proposito;
c) riduce al limite prescritto le liste formate da un numero di candidati superiore a sedici per i Comitati composti da dodici membri e a ventidue per i Comitati composti da diciotto membri, cancellando gli ultimi nomi;
d) cancella dalle liste i nomi dei candidati per i quali manca la dichiarazione di accettazione della candidatura;
e) cancella dalle liste i nomi dei candidati che sono compresi in più liste;
f) cancella dalle liste i nomi dei candidati che, nel giorno stabilito per le votazioni, non hanno l'età richiesta per l'elettorato passivo;
g) cancella dalle liste i nomi dei candidati che non sono residenti nella circoscrizione consolare;
h) verifica se le liste sono formate, anche a seguito delle operazioni di cui alle lettere d), e), f) e g), da un numero di candidati pari almeno al numero dei membri del Comitato da eleggere e in caso contrario ne dichiara la non ammissibilità;
i) assegna definitivamente un numero ai singoli candidati di ciascuna lista ammessa, secondo l'ordine in cui vi sono iscritti;
l) assegna a ciascuna lista ammessa un numero progressivo secondo l'ordine di presentazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2003-12-29;395#art-16