Art. 18
Espressione del voto
In vigore dal 26 feb 2004
1. Ai sensi dell', comma 1, della legge, l'elettore esprime il voto mediante penna di colore nero o blu, pena l'annullamento della scheda.
2. È nullo il voto di preferenza nel quale il candidato non è indicato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della medesima lista.
3. Sono nulle le preferenze per candidati compresi in una lista diversa da quella votata.
4. Le preferenze espresse in eccedenza al numero stabilito per il Comitato sono nulle, rimanendo valide le prime.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2003-12-29;395#art-18