Art. 21

Nomina degli scrutatori e designazione dei rappresentanti di lista

In vigore dal 26 feb 2004
Nomina degli scrutatori e designazione dei rappresentanti di lista 1. Entro il quindicesimo giorno precedente la data stabilita per le votazioni, i presentatori delle liste ammesse consegnano al comitato elettorale circoscrizionale: a) un elenco di elettori ai fini della nomina a scrutatore, ai sensi dell', comma 3, della legge; b) la designazione, per ogni seggio istituito nella circoscrizione consolare, di un rappresentante di lista effettivo e di uno supplente. 2. Ai sensi dell', comma 3, della legge, il comitato elettorale circoscrizionale nomina gli scrutatori tra gli elettori designati dai presentatori delle liste ammesse con modalità tali da garantire, ove possibile, la partecipazione di tutte le liste. 3. Per ciascun seggio elettorale sono nominati quattro scrutatori.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2003-12-29;395#art-21

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