Art. 13
Indizione delle elezioni e istituzione dell'ufficio elettorale
In vigore dal 26 feb 2004
Indizione delle elezioni
e istituzione dell'ufficio elettorale
1. Entro il decimo giorno successivo alla data di indizione delle elezioni, il Ministero dell'interno comunica in via informatica al Ministero degli affari esteri e al Ministro per gli italiani nel mondo l'elenco degli aventi diritto al voto, ripartito per circoscrizione consolare, con l'indicazione, ove risultante, dell'assenza del requisito della residenza da almeno sei mesi nella circoscrizione consolare, ai fini della successiva distribuzione in via informatica agli uffici consolari per gli adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento.
2. Le elezioni del Comitato sono indette con decreto del capo dell'ufficio consolare ai sensi dell', comma 1, della legge.
3. Il decreto di cui al comma 2 indica il numero dei membri del Comitato da eleggere, ai sensi dell', comma 1, della legge, sulla base dei dati di cui all', comma 1, del presente regolamento.
4. Il decreto di cui al comma 2 indica il giorno stabilito per le votazioni e il giorno della prima seduta del Comitato.
5. Con il decreto di cui al comma 2, il capo dell'ufficio consolare istituisce l'ufficio elettorale di cui all', comma 1, della legge. L'ufficio elettorale è presieduto dal capo dell'ufficio consolare, o da un suo rappresentante, ed è composto da almeno altri due membri di cittadinanza italiana, dipendenti dell'ufficio consolare, ove possibile di ruolo.
6. L'ufficio consolare espone le liste dei candidati nei propri locali accessibili al pubblico.
7. L'ufficio consolare comunica ai principali mezzi di informazione rivolti alle comunità italiane all'estero le liste dei candidati e adotta iniziative per promuovere la più ampia comunicazione e per consentire ai candidati e alle forze politiche l'accesso agli spazi per la diffusione di messaggi politici elettorali in condizione di parità tra loro. L'ufficio consolare invita gli editori di quotidiani e periodici e i responsabili di emittenti radio-televisive che ricevono contributi da parte dello Stato a consentire ai candidati e alle forze politiche l'accesso agli spazi per la diffusione di messaggi politici elettorali in condizioni di parità tra loro.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2003-12-29;395#art-13