Art. 11

Elenco aggiornato

In vigore dal 26 feb 2004
1. Ai sensi dell', comma 2, della legge, i termini per l'iscrizione nell'elenco aggiornato sono definiti dall', commi 4, 5, 6 e 7, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104. 2. Sono vietate la comunicazione e la diffusione dei dati per finalità diverse dalla determinazione della consistenza delle comunità italiane ai sensi dell', comma 1, e dell', comma 1, della legge e dalla predisposizione delle liste elettorali ai sensi dell', comma 2, dell', comma 1, e dell', comma 4, della legge, e dallo svolgimento della relativa campagna elettorale. 3. L'autorità consolare consente a chi ne fa richiesta di copiare l'elenco degli aventi diritto al voto, ovvero può fornirne essa stessa copia su supporto cartaceo o informatico, senza oneri per lo Stato, esclusivamente per le finalità politico-elettorali stabilite dalla legge. 4. Sono titolari del trattamento dei dati, ai sensi dell', comma 1, lettera f), del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il Ministero degli affari esteri, gli uffici consolari, il Ministero dell'interno e i Comuni.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2003-12-29;395#art-11

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