Art. 1
Definizioni
In vigore dal 26 feb 2004
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l', comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l' della legge 23 ottobre 2003, n. 286;
Acquisito il parere del Consiglio generale degli italiani all'estero, di cui dell', comma 1-bis, della legge 6 novembre 1989, n. 368, e successive modificazioni, reso in data 21 novembre 2003;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 novembre 2003;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 15 dicembre 2003;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 dicembre 2003;
Sulla proposta del Ministro per gli italiani nel mondo e del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro della giustizia, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica;
Emana
il seguente regolamento:
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Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) «legge», la legge 23 ottobre 2003, n. 286;
b) «elenco aggiornato», l'elenco aggiornato dei cittadini italiani residenti all'estero, di cui all', comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459;
c) «elettore», il cittadino italiano residente nella circoscrizione consolare ai sensi dell', comma 1, della legge, iscritto nelle liste elettorali di cui all', comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, e all', comma 8, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104;
d) «ufficio consolare», uno degli uffici di cui all', comma primo, primo periodo, della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni;
e) «circoscrizione consolare», l'ambito di competenza territoriale dell'ufficio consolare;
f) «Comitato», il Comitato degli italiani all'estero.
2. Ai fini della legge e del presente regolamento, per «data stabilita per le votazioni» e «giorno stabilito per le votazioni» si intende l'ultimo giorno utile per l'arrivo delle buste contenenti le schede votate all'ufficio consolare.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2003-12-29;395#art-1