Art. 3

Compiti e funzioni del Comitato

In vigore dal 26 feb 2004
1. I rapporti del Comitato con l'ufficio consolare sono assicurati dal Presidente o da persona da lui delegata. 2. Le riunioni congiunte di cui all', comma 3, della legge, sono convocate, previa intesa, o dall'autorità consolare o dal Comitato. Alla convocazione è unito l'ordine del giorno ed è allegata la documentazione utile all'esame dei relativi argomenti. 3. I pareri e le proposte di cui all', comma 4, lettere e) ed f), della legge, sono formulate dal Comitato entro trenta giorni dalla richiesta, anche nel corso delle riunioni congiunte di cui all', comma 3, della legge. 4. Le richieste di contributo di cui all', comma 4, lettera g), della legge devono pervenire all'ufficio consolare corredate dal bilancio consuntivo dell'esercizio precedente, dal bilancio preventivo e da una relazione illustrante il programma di attività. Entro quindici giorni il capo dell'ufficio consolare comunica tali richieste al presidente del Comitato. Il Comitato, appositamente convocato, formula, entro trenta giornidalle comunicazioni di cui al precedente periodo, il proprio parere in proposito, del quale dà immediata comunicazione scritta al capo dell'ufficio consolare. 5. Il capo dell'ufficio consolare comunica al presidente del Comitato le richieste di contributo di cui all', comma 4, lettera h), della legge prima che queste siano inoltrate al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Comitato, appositamente convocato, formula, entro trenta giorni dalla comunicazione, il proprio parere in proposito, del quale dà immediata comunicazione scritta al capo dell'ufficio consolare. 6. I Comitati non elettivi con funzioni consultive previsti dall', comma 3, della legge esercitano tali funzioni nell'ambito delle materie previste dall' della legge. 7. Ai sensi dell', comma 5, della legge, i patronati operanti nella circoscrizione consolare che ricevono contributi da parte dello Stato presentano al Comitato un rapporto sulla propria attività entro il 30 novembre di ogni anno.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2003-12-29;395#art-3

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Compiti e funzioni del Comitato (Art. 3 Regolamento di attuazione della legge 23 ottobre 2003, n. 286, recante disciplina dei Comitati degli italiani all'estero.) — Testo vigente | Portale Normativo