Art. 8

Comitato dei presidenti

In vigore dal 26 feb 2004
1. La prima riunione del Comitato dei presidenti successiva alle elezioni è convocata dall'ambasciatore entro sei mesi dalla data di svolgimento delle medesime. 2. Il Comitato dei presidenti elegge il coordinatore tra i propri membri. Viene eletto colui che al primo scrutinio ha ottenuto il maggior numero di voti.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2003-12-29;395#art-8

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