Art. 5
Sede provvisoria del Comitato
In vigore dal 26 feb 2004
1. In occasione della prima istituzione del Comitato, il capo dell'ufficio consolare si adopera per il reperi-mento di una sede in cui il Comitato possa provvisoriamente riunirsi, in attesa che esso reperisca la sede definitiva ai sensi dell' comma 1, della legge.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2003-12-29;395#art-5