Art. 6
Eleggibilità
In vigore dal 26 feb 2004
1. Ai sensi dell', comma 2, della legge, sono eleggibili i cittadini italiani residenti nella circoscrizione consolare e candidati in una delle liste presentate, iscritti nell'elenco aggiornato e in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 55, comma 1, e dagli articoli 58, 59, 60 e 61 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni.
2. Ai sensi dell', comma 4, secondo periodo, della legge, le cause di ineleggibilità sono verificate in base all'atto costitutivo o allo statuto degli enti gestori di attività scolastiche e dei comitati per l'assistenza..
3. La causa di ineleggibilità di cui all', comma 1, della legge, è riferita ai mandati successivi all'entrata in vigore della legge.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2003-12-29;395#art-6