Art. 2

Istituzione di un nuovo Comitato

In vigore dal 26 feb 2004
1. In caso di istituzione di un nuovo Comitato, il capo dell'ufficio consolare indice le elezioni entro quarantacinque giorni dall'emanazione dei decreti di cui all', commi 1 e 3, della legge. 2. In caso di istituzione di nuovo Comitato, entro trenta giorni dalla prima seduta, il Comitato procede all'adozione del regolamento interno, per assicurare il proprio funzionamento e il conseguimento dei propri fini, nel rispetto delle norme previste dagli ordinamenti locali e delle norme di diritto internazionale e dell'Unione europea. Il testo del regolamento è trasmesso per conoscenza al capo dell'ufficio consolare.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2003-12-29;395#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo